Chiamata in servizio infermieri; Tutto quello che devi sapere

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Chiamata in servizio infermieri; Nonostante la disoccupazione tocchi vette altissime, la grave carenza di personale infermieristico è un problema reale. Italia, paese dei
chiamata in servizio infermieri
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paradossi? Certamente. E come al solito si riduce tutto a mancanza di fondi, blocco dei finanziamenti, soldi insomma.

Ma questa carenza di personale si ripercuote inevitabilmente sugli infermieri in servizio, poiché le dirigenze sanitarie, per far fronte al problema, spesso danno un’interpretazione molto estesa a quanto previsto da alcune clausole dei contratti di lavoro.

In particolare la maggiore motivazione di disagio per gli infermieri riguarda il richiamo del dipendente in servizio fuori dal suo orario di lavoro per sopperire ad una improvvisa assenza; in termini contrattuali parliamo del decreto legislativo 29/1993, che stabilisce anche un’indennità nella misura di euro 20,66 per ogni 12 ore di reperibilità. Va precisato però in modo forte che non esiste nessuna legge che obblighi l’infermiere a lasciare il proprio numero di telefono in reparto, fatta eccezione per chi ha il SPD.

Chiamata in Servizio infermieri. Le regole d’oro

Diamo di seguito alcune preziose informazioni in merito alla chiamata in servizio infermieri:

1. L’esposizione del turno di lavoro deve essere disponibile entro il 20 del mese precedente come stabilito dalla sentenza numero 14668 della Corte di Cassazione; le modifiche non sono possibili senza comunicazione ed approvazione da parte di entrambe le parti, dirigenza e dipendente pubblico, poiché il turno è uno strumento vincolante per garantire ordine ed efficienza nei reparti.

2. Gli articoli 28 del CCNL 1995 e il 34 del CCNL 1999 stabiliscono che l’ordine di servizio deve essere scritto, motivato, riportare la data, deve provenire da una figura di responsabile e deve avere carattere di eccezionalità oltre ad essere consegnato con almeno 24 ore di anticipo.

3. Il non rispetto delle 24 ore di preavviso può diventare oggetto di contestazione, poiché l’assenza improvvisa di un collega dovrebbe essere evento previsto dalla direzione e non lasciato alla diligenza dei coordinatori e degli infermieri.

4. il datore di lavoro non può obbligare il dipendente a presentarsi a lavoro a fronte di una semplice telefonata o dal recapito di ordine di servizio scritto a meno che non ci sia una preventiva disponibilità chiaramente espressa dal dipendente stesso.

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